Gio09052024

Last update09:46:04 AM

banner conad 2016    banner arborea corretto  

banner madel 2022

                            banner store H24 2023  

 


confronto-candidati-sindaco

Back Sei qui: Home Notizie Attualità NON CASSAZIONISTA, RETTIFICATA LA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

NON CASSAZIONISTA, RETTIFICATA LA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Condividi





















di Gianni Nicastro


Rutiglianoonline ne ha parlato due settimane fa (qui). La storia di un incarico legale per un appello al Consiglio di Stato conferito congiuntamente a un avvocato non abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori, Jolanda Margherita Valente, e a uno che questa abilitazione l’aveva, avv. Filippo Giampaolo. In quell’articolo abbiamo espresso alcune perplessità sia sull’incarico conferito a una non cassazionista, sia sul fatto che a fatturare le prestazioni professionali a settembre scorso, per un compenso di 12.952 euro, fosse stata solo la Valente su sua richiesta. L’avvocato Giampaolo non risultava da nessuna parte che avesse avuto la sua parcella.

Rispetto a questa vicenda c’è una novità. L’ufficio contenzioso il 10 ottobre scorso ha rettificato la determina (693/2012) con cui aveva liquidato alla sola avvocato Valente le spese legali di quell’appello. Nella determina di rettifica (800/2012) si legge che “con nota acquisita agli atti in data 10.10.2012 (in realtà la nota è arrivata il 3 ottobre, n.d.r.), prot. n.16692 e successiva prot. n.16699 (questa è quella arrivata il 10, n.d.r.), l’Avv. Valente ha chiesto di modificare il provvedimento di liquidazione separando le proprie competenze ammontanti a € 9.626,76 (IVA e CAP compresi) dalle competenze dell’Avv. Filippo Giampaolo ammontanti a € 3.325,64 (IVA e CAP compresi) allegando le rispettive parcelle, essendo stato conferito a quest’ultimo mandato congiunto per la difesa dinanzi al Consiglio di Stato”.

Quando Rutiglioanoonline ha parlato di questa storia non era al corrente che il comune avesse già provveduto a mettere le cose a posto relativamente a compensi e fatturazione, anche perché la determina di rettifica è stata “affissa” all’albo pretorio il 25 ottobre, esattamente dieci giorni dopo la pubblicazione dell’articolo che ha sollevato il caso. Quell’articolo, dunque, ha portato all’attenzione dei lettori una vicenda che qualche problema l’aveva, le perplessità avevano, quindi, un loro fondamento.

Qui, però, non c’è solo la questione delle fatture, ce ne una molto più a monte della liquidazione: la legittimità di un incarico affidato a un avvocato non abilitato a patrocinare quella causa, sia pure congiuntamente a un altro che quella abilitazione l’aveva. La domanda che ci stiamo ponendo sin dall’inizio è questa: se la legge dice che “per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori", se -in sostanza- la legge vieta a un avvocato di patrocinare cause per le quali non è abilitato e questi una di quelle cause comunque la patrocina, il pagamento della prestazione legale è legittimo? E ancora: passando dal TAR al Consiglio di Stato, il comune era tenuto a verificare se l’avvocato al quale, in primis, ha conferito l’incarico legale fosse abilitato alle "giuridizioni superiori"?

Ora, se queste domande le pone un giornale online chi di competenza può anche ignorarle, ma di questa vicenda se ne parlerà in consiglio comunale, probabilmente il prossimo, perché l’opposizione ha presentato una interpellanza ad hoc. Lì l’amministrazione una risposta è tenuta a darla, all’intero consiglio comunale, non solo all’opposizione.

Aggiungi commento

Codice di sicurezza
Aggiorna