Ancora fumo sulla città. Residui agricoli, ecco cosa dice la legge

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di Gianni Nicastro

La colonna di fumo che si è alzata in direzione del paese ieri sera alle 18:45 proveniva da un fondo con tendone di uva da tavola plastificato che si trova nella zona tra la via per Castiello e quella per San Lorenzo. Un tendone a ridosso del quartiere di via Madonna delle Grazia. La colonna di fumo, abbastanza alta, ha sovrastato Rutigliano finché non si è spento il fuoco, acceso per bruciare non sappiamo bene cosa, forse residui agricoli misti a rifiuti.

Siamo nella stagione dei “fuochi”, un metodo illegale di smaltimento dei rifiuti agricoli. E’ possibile che un agricoltore non sappia che i rifiuti agricoli sono rifiuti speciali? E’ possibile che non sappia che i fumi di quei fuochi inquinano l’aria, sono deleteri per la salute dei cittadini e dell’ambiente?

E’ vero, bruciare residui vegetali che derivino dalla lavorazione giornaliera delle coltivazioni è consentito dalla legge; non è, però, dalla legge consentito mischiare ai residui vegetali rifiuti di ogni genere, in modo particolare rifiuti plastici (contenitori di fitofarmaci, teloni, polistirolo, tubi di irrigazione…)

In relazione ai residui agricoli e al loro trattamento è utile conoscere la norma. Si tratta del decreto legge 91/2014, e delle sue successive modifiche,  sulle “Disposizioni urgenti per il settore agricolo…” che all’art. 14, comma 8, dispone quanto segue: “Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: (…) b) all'articolo 182, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attivita' di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli  incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facolta' di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivita' possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumita' e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"».

Ai comuni, quindi alle amministrazioni comunali, quindi ai sindaci e agli assessori all’ambiente, il compito di monitorare in qualche modo queste situazioni e intervenire, magari cominciando -nel caso del comune di Rutigliano- col mettere adeguate risorse economiche nel capitolo del bilancio titolato “Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento” che ha “0” risorse stanziate nel triennio 2018-2020.

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