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Insidie stradali, comune e responsabilità civili e penali

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 di Antonio Fortunato

Alcune considerazioni sulla manutenzione delle strade, sulle insidie stradali, sulla responsabilità civile del Comune per danni da sinistri, sul risarcimento danni e sulla responsabilità penale del Responsabile dell’Ufficio tecnico – manutenzioni/ lavori pubblici

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione sulla responsabilità penale del Responsabile Tecnico di un Comune, per non aver provveduto ad apporre adeguati segnali di pericolo sullo stato di dissesto di una strada, mi da l’occasione per fare un sintetico appunto sul complessivo problema delle insidie stradali.
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Il Comune, in quanto proprietario della strada, è responsabile, ex art. 2051 c.c., dei danni che si verificano in capo ai cittadini a causa di eventuali buche, sconnessioni, avvallamenti della sede stradale, per non aver esercitato un adeguato controllo al fine di impedire che si creino situazioni di pericolo per gli utenti, qualora avesse, in concreto, la possibilità di esercitarlo.  Invece, in mancanza della concreta possibilità di controllo, il Comune è responsabile, in base all’art.2043 c.c., qualora il danno sia stato cagionato da cattiva manutenzione della strada ed il danneggiato provi che l’evento dannoso è stato causato da un’insidia (o trabocchetto).

E’ solo il caso di osservare che il Comune di Rutigliano in dieci mesi -dal 15 gennaio 2013 al 23 ottobre 2013 (fonte: “Amministrazione Trasparente”) ha liquidato -anche in via transattiva-  per danni da insidia stradale la rispettabile somma di €. 109.900.00, con una media a sinistro di circa €.3.800,00.
A questa somma va aggiunta l’importo di €.15.500,00 annuo riconosciuto ad un medico per il "Servizio di accertamento e stima danni fisici conseguenti a sinistri su strade comunali", oltre eventuali spese e compensi ai legali incaricati.

Il Comune di Rutigliano ha attualmente in essere una Assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi che, però, ha una franchigia di €.9.000,00; ciò vuol dire che il Comune non viene “ristorato” dall’ Assicurazione per danni liquidati sino a €.9.000, di conseguenza il risarcimento danni, per il 99,9% rimane a carico del Comune.

insidia-stradale-resp-2Qualcuno potrebbe pensare … ma il Comune ha appaltato la manutenzione delle strade alla Coop. Il Cammino (sempre nel periodo 15/1 -23/10/2013 il Comune ha liquidato per tale servizio la somma di €. 60.550,00), quindi dei sinistri è responsabile la ditta che esegue/dovrebbe eseguire la manutenzione; niente di più sbagliato, infatti, l'affidamento della manutenzione stradale in appalto ad imprese esterne non vale ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade a titolo di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia.

Per finire, qualche cenno sulla responsabilità penale del Responsabile Ufficio Tecnico – Manutenzione/Lavori Pubblici.
La Corte di Cassazione ha stabilito il principio  generale che in caso di insidia stradale il Resp. della manutenzione  non va  esente da colpa se non provvede a vigilare allo scopo di evitare situazioni di pericolo derivanti da non idonea manutenzione e/o controllo dello stato delle strade comunali.

Né può pensare di eludere le responsabilità connesse con tale qualifica, adducendo di non avere avuto notizia di tale insidia. In realtà, le funzioni affidategli dovrebberlo indurlo, non ad attendere passivamente la segnalazione di terzi, ma ad attivarsi in maniera autonoma per prevenire ogni possibile incidente.
C’è solo da chiedersi se per il Comune – di fronte alla responsabilità civile e penale e ai costi derivanti dalle insidie stradali - non sia meno oneroso, alla fine, provvedere ad una più curata manutenzione stradale.

Vedasi, per es.:
CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - SENTENZA 31 luglio 2013, n.33235: “L'obbligo di provvedere in ordine all'apposizione in loco di adeguati segnali di pericolo per lo stato di dissesto di una strada, incombe sull'ufficio tecnico comunale: si tratta di misure di cautela e prudenza tanto più rilevanti per fronteggiare il pericolo, quanto più lunghi si prospettano i tempi di predisposizione del progetto per le opere di manutenzione, la sua approvazione e la successiva esecuzione dei lavori. Risponde, pertanto, di rifiuto di atti d'ufficio il responsabile dell'ufficio tecnico che non si attiva per predisporre la segnaletica informativa circa lo stato di dissesto di una strada”
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Cassazione penale , sez. IV, sentenza 08.03.2012 n° 9175: “il responsabile del settore della Provincia competente  è stato ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo  nel caso di un automobilista che  - nel percorrere un tratto di strada provinciale rettilineo - perdeva il controllo del proprio veicolo a causa dell’acqua piovana che era ristagnata sull’asfalto per via della mancata pulizia dei fossi adiacenti la carreggiata e, in particolare, della presenza di vegetazione che ostruiva il deflusso delle acqua”...

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 07.04.2011 n° 13775:“Ogni comune ha l’obbligo e l’onere di rimuovere le buche e tutte le insidie stradali che, in qualche modo, possano essere causa di incidenti e cadute. In mancanza di ciò ne risponderanno penalmente per le lesioni causate ai cittadini. Così i giudici della quarta sezione penale della Suprema Corte hanno deciso con la sentenza del 7 aprile 2011, n. 13775, con cui è stata convalidata una condanna per lesioni colpose nei confronti di un dirigente dell’Ufficio tecnico di un Comune, “colpevole” per le lesioni causate ad un soggetto inciampato sopra “una bolla” dell’asfalto. Il dirigente era stato ritenuto colpevole per non aver “attuato la necessaria ed ordinaria” manutenzione del piano del passaggio pedonale tra marciapiede e attraversamento della carreggiata”.

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 11.07.2011 n° 27035 : ”Se il responsabile dell'ufficio di manutenzione del Comune non si attiva, al fine di prevenire le situazioni di pericolo delle strade, risponde delle eventuali lesioni accorse al pedone”.

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