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Piano di zonizzazione acustica, il rumore non è soltanto un fastidio

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zonizzazione-acustica


di Franco Larizza*

Rutigliano e il Piano di zonizzazione acustica: ventidue anni di attesa. Ma chi tutela i cittadini dal rumore?
Una legge nazionale, una normativa regionale e un Piano approvato dal Consiglio comunale nel 2004, il cui iter non risulterebbe ancora completato. Una riflessione sulla tutela dall'inquinamento acustico e sulle opportunità per il nostro territorio.

Il rumore non è soltanto un fastidio
Il rumore è una forma di inquinamento ambientale che può incidere significativamente sulla qualità della vita, sul riposo e sulla salute delle persone.
Il traffico stradale, gli impianti industriali, le attività commerciali, i locali di intrattenimento e gli impianti tecnologici costituiscono sorgenti sonore che, quando non adeguatamente controllate, possono determinare situazioni di disagio e conflitto.

Per affrontare questi problemi, il legislatore italiano ha introdotto, con la Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, uno strumento fondamentale: il Piano comunale di classificazione acustica, comunemente chiamato Piano di zonizzazione acustica (PZA).
Il Piano suddivide il territorio comunale in sei classi, da quelle particolarmente protette, come le aree ospedaliere e scolastiche, a quelle esclusivamente industriali. A ciascuna classe corrispondono specifici limiti di rumorosità.

Non si tratta di un semplice documento tecnico, ma di uno strumento di governo del territorio, destinato a contemperare le esigenze delle attività economiche con il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente acusticamente salubre.

Il caso di Rutigliano: un Piano approvato nel 2004
La situazione di Rutigliano presenta una particolarità.
Secondo la documentazione pubblicata sul sito istituzionale del Comune, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 18 del 30 marzo 2004, approvò il Piano di zonizzazione acustica del territorio.
Il Piano comprendeva una relazione tecnica, le norme tecniche di attuazione e le planimetrie di classificazione del territorio.

Il 21 aprile 2004 gli elaborati furono trasmessi alla Provincia di Bari per l'approvazione di competenza.
Da allora sono trascorsi oltre ventidue anni.
Secondo le informazioni attualmente disponibili, il Piano non avrebbe completato il proprio iter amministrativo e non risulterebbe pertanto pienamente operativo.
Se questa situazione fosse confermata, Rutigliano si troverebbe ancora oggi ad applicare il regime normativo transitorio previsto per i Comuni privi di una classificazione acustica efficace.

Ma c'è un aspetto che rende la vicenda particolarmente interessante: la normativa regionale pugliese non lascia alle amministrazioni un tempo indefinito per completare il procedimento.

La legge pugliese: regole e strumenti per completare il percorso
La Regione Puglia, con la Legge n. 3 del 12 febbraio 2002, ha disciplinato il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico, dando attuazione alla legge nazionale.
La normativa regionale riconosce alla zonizzazione acustica una precisa rilevanza urbanistica e assegna specifici compiti alle amministrazioni.

L'articolo 8 attribuisce ai Comuni il compito di predisporre la classificazione acustica del territorio e trasmetterla alla Provincia, mentre l'articolo 7 stabilisce un termine di tre mesi per l'approvazione provinciale.
Nel caso di Rutigliano, considerando la trasmissione del 21 aprile 2004, il termine ordinario sarebbe scaduto il 21 luglio dello stesso anno, salvo eventuali sospensioni, richieste di integrazione o altre circostanze procedimentali.
La legge regionale prevede inoltre, all'articolo 9, comma 3, un intervento sostitutivo attraverso la nomina di commissari ad acta in caso di inadempimento degli enti competenti, secondo le condizioni previste dalla normativa.

Queste disposizioni dimostrano l'importanza attribuita dal legislatore alla classificazione acustica, ma offrono anche strumenti amministrativi per superare eventuali difficoltà procedimentali.
Nel caso di Rutigliano, il lungo tempo trascorso suggerisce soprattutto l'opportunità di ricostruire il percorso compiuto, individuare eventuali passaggi ancora necessari e verificare come completarlo.
Una simile iniziativa potrebbe rappresentare un'occasione di collaborazione tra Comune, Città Metropolitana di Bari e Regione Puglia, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Cosa succede quando un Comune
non ha un Piano acustico
?
L'assenza di una classificazione acustica efficace non significa che sul territorio comunale sia consentito produrre rumore senza limiti.
Continuano infatti a operare le disposizioni nazionali applicabili nel regime transitorio, in particolare quelle del D.P.C.M. 1° marzo 1991, nei termini previsti dalla normativa successiva.
Tuttavia, la mancanza del Piano priva il territorio di uno strumento di pianificazione specifico, costruito sulle sue effettive caratteristiche urbanistiche, ambientali e produttive.

Questo può determinare incertezze nella valutazione dell'impatto acustico delle nuove attività, nella gestione dei rapporti tra insediamenti produttivi e abitazioni e nella programmazione degli interventi di risanamento.
La Legge regionale pugliese n. 3/2002 sottolinea proprio il rapporto tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica: la distribuzione delle attività sul territorio deve essere valutata anche in funzione della compatibilità sonora.

Un Piano efficace permette, inoltre, di individuare le aree che necessitano di maggiore protezione e di definire un quadro di riferimento per le decisioni amministrative.
Non è quindi soltanto una questione burocratica: riguarda il modo in cui un Comune organizza e tutela il proprio territorio.

La giurisprudenza: il Comune può essere chiamato a rispondere?
Negli anni, numerose controversie relative all'inquinamento acustico sono arrivate davanti ai Tribunali amministrativi e alla Corte di Cassazione.

Le decisioni consentono di individuare alcuni principi importanti.

Il caso di Gorizia: l'assenza del Piano non impedisce le sanzioni
Con l'ordinanza n. 20065 del 14 luglio 2021, la Corte di Cassazione ha affrontato una controversia riguardante una sanzione per superamento dei limiti di rumorosità in un Comune che non aveva adottato il Piano di zonizzazione acustica. I ricorrenti sostenevano che l'assenza del Piano rendesse illegittima la sanzione.
La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che la mancata classificazione acustica non impedisce, nei casi previsti dalla legge, l'applicazione dei limiti differenziali e delle relative sanzioni.
La decisione conferma che l'assenza del Piano non determina un vuoto di tutela.

Il caso piemontese: quando l'assenza del Piano 
rende controversi i provvedimenti comunali

Il TAR Piemonte, con sentenza n. 58 del 22 gennaio 2011, ha esaminato un provvedimento comunale adottato in materia di rumore, in un contesto nel quale non era stato perfezionato il procedimento di classificazione acustica.
Il Tribunale ha accolto il ricorso contro il provvedimento, rilevando anche l'insussistenza dei presupposti necessari per ricorrere ai poteri straordinari di ordinanza.
La decisione mostra come la mancata pianificazione possa complicare l'attività amministrativa e diventare oggetto di controversie giudiziarie.

Il caso di Napoli: i cittadini possono contestare il silenzio dell'amministrazione.
Una pronuncia più recente, la sentenza del TAR Campania, Napoli, n. 811 del 4 febbraio 2026, riguarda il ricorso di alcuni cittadini contro il silenzio del Comune su un'istanza in materia di inquinamento acustico.
Il Tribunale ha riconosciuto l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi, ordinandole di provvedere entro trenta giorni, con possibilità di successivo intervento sostitutivo in caso di ulteriore inerzia.
Non si tratta di una condanna per mancata adozione del Piano di zonizzazione acustica, ma di un precedente significativo su un principio generale: quando sussiste un preciso obbligo di provvedere, il silenzio dell'amministrazione può essere sottoposto al giudice amministrativo.

I cittadini possono chiedere un intervento della magistratura?
La risposta è sì, purché ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento.
Un cittadino o un gruppo di cittadini che subisca un pregiudizio concreto può chiedere all'amministrazione di esercitare le proprie competenze in materia di inquinamento acustico.
Quando esiste un obbligo giuridico di pronunciarsi e l'amministrazione rimane inerte, può essere valutato un ricorso contro il silenzio ai sensi degli articoli 31 e 117 del Codice del processo amministrativo.
Il giudice può accertare l'obbligo di provvedere e fissare un termine, arrivando, nei casi previsti, alla nomina di un commissario ad acta.
Non significa, però, che qualsiasi cittadino possa ottenere automaticamente dal giudice l'approvazione di un Piano acustico. Occorre dimostrare la propria legittimazione, l'esistenza di un obbligo amministrativo sufficientemente definito e la concreta situazione di inerzia.
Anche un eventuale risarcimento del danno richiede specifici presupposti e la dimostrazione del pregiudizio subito e del relativo nesso causale.
Nel caso pugliese esiste, inoltre, un'altra possibilità da considerare: sollecitare formalmente la Regione affinché verifichi se sussistano i presupposti per esercitare i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 9 della Legge regionale n. 3/2002.

E a Rutigliano, quali prospettive per il futuro?
La vicenda del Piano di zonizzazione acustica di Rutigliano presenta caratteristiche che meritano attenzione, ma anche un approccio equilibrato.
Il procedimento risale infatti al 2004 e ha attraversato un periodo nel quale si sono succedute diverse amministrazioni comunali, oltre a importanti trasformazioni del quadro normativo e istituzionale.
Sarebbe pertanto poco corretto ricondurre la situazione attuale alle responsabilità di una singola amministrazione, senza aver prima ricostruito l'intero percorso documentale. Nondimeno, basterebbe considerare le risorse economiche e gli sforzi amministrativi che l’allora, parziale adempimento ad un obbligo istituzionale, sono costati alla comunità rutiglianese per riannodare i fili della questione e rendere uno strumento così importante pienamente efficace.

*Tecnico Competente in Acustica Ambientale – ENTECA n. 6596


Riferimenti normativi e giurisprudenziali
• Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico.
• Legge regionale Puglia 12 febbraio 2002, n. 3 – Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico.
• Legge regionale Puglia n. 17/2000, art. 14.
• D.P.C.M. 1° marzo 1991 e D.P.C.M. 14 novembre 1997.
• Cassazione civile, ordinanza n. 20065/2021.
• TAR Piemonte, sentenza n. 58/2011.
• TAR Campania, Napoli, sentenza n. 811/2026.
• D.Lgs. 104/2010, artt. 31 e 117

 

 

 

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