Base di cemento per antenna in un’area ad alta pericolosità idraulica

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di Gianni Nicastro

E’ in corso un contenzioso amministrativo tra la società telefonica Inwit e il comune di Rutigliano che riguarda l’installazione di una stazione radio base, con relativa antenna, in un’area privata a ridosso di Piazza dei Bersaglieri. Il comune, a maggio scorso, e per la seconda volta, ha opposto il diniego perché il sito scelto dalla Inwit “non rispetta la localizzazione individuata dalla cartografia tecnica del Piano Territoriale per l’installazione delle stazioni radio base per telefonia mobile”. Il 26 luglio successivo la Inwit ha notificato al comune il ricorso al TAR contro quel diniego; il comune, ovviamente, si è costituito in giudizio e il 6 settembre 2023 i giudici amministrativi hanno emesso una sentenza favorevole alla Inwit.

Il comune, dunque, ha perso al TAR perché il Piano di Installazione Comunale (PIC) “nell'indicare -si legge nella sentenza- ipotesi di localizzazione de facto determina un generale divieto di installazione sulle restanti aree e attribuisce alle aree indicate una speciale (e riservata agli impianti di telefonia) tipizzazione urbanistica, con un certo impatto circa la possibile fruizione o utilizzazione economica delle aree ivi comprese in proprietà pubblica e/o privata,  in contrasto quindi con la ratio e le finalità del potere regolamentare comunale (residuale rispetto alle competenze statali e regionali in materia) riservato alle amministrazioni locali”.

Il comune ha impugnato questa sentenza al antenna-inwit-no-parere-adb-1Consiglio di Stato che discuterà l’appello giovedì prossimo 23 novembre, appello che potrebbe dare ragione alla sentenza del TAR impugnata grazie a un pericoloso combinato disposto tra la lettera di diniego alla installazione fuori dal PIC e l’art. 7 dell’attuale regolamento per l’installazione degli impianti di telecomunicazione aggiornato al 2015 che, in  modo chiaro e perentorio, prescrive: “E fatto divieto di installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali ed indicati nella Cartografia tecnica approvata”.

Il comune non può opporre nessun tipo di divieto, può solo regolamentare le installazioni proponendo, in via preferenziale, siti programmati e, nel nostro caso, di proprietà pubblica. Il TAR, dunque, ha avuto buon gioco nel fare quel ragionamento.
C’è un altro punto debole nella posizione del comune, è il ritardo -oltre quattro mesi- con cui ha inviato la lettera di diniego alla Inwit quando, per legge, i comuni devono rispondere, alla richiesta di installazione, entro 90 giorni. Un ritardo dovuto al fatto che la richiesta della Inwit, arrivata al SUAP il 10 gennaio 2023, è stata girata all'ufficio tecnico a metà aprile successivo.
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C’è, però, un aspetto di questa vicenda che non è stato considerato dal comune e che ritengo importante; riguarda il rapporto tra il sito scelto dalla società telefonica e le prescrizioni del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico). Il sito individuato dalla Inwit per l’installazione della sua antenna ricade in un’area ad “Alta Pericolosità” idraulica come si evince dalla tavola del PAI relativa al comune di Rutigliano (qui sotto pubblicata).  All’articolo 7 delle “Norme tecniche di attuazione” del PAI, denominato “Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)”, al comma 1 si legge che “Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti: (…)
d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse
pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non
delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell’Autorità di Bacino”.

In aree ad alta pericolosità idraulica, dunque, sono consentiti interventi che non possono essere delocalizzati, e quello della Inwit l’alternativa ce l’aveva, proposta dal comune, Piazza dei Bersaglieri, alternativa comunque problematica perché, su quel rondò, già c’è un palo con tre gestori telefonici. Non solo. La cosa più importante è che, stando alle Norme tecniche del PAI, nel caso della richiesta di installazione in questione, la società telefonica doveva chiedere preventivamente il “parere vincolante” all’Autorità di Bacino, parere che, da una prima superficiale verifica fatta presso l’ufficio tecnico, non risulterebbe allegato alla richiesta.

 

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