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Fase 2, la Puglia anticipa la ripartenza di alcune attività già da domani

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Nel pomeriggio, l’ordinanza del presidente Emiliano
che, tra le altre cose, concede l’accesso ai cimiteri


di Michele Rubino

La Puglia riparte in sicurezza. Lo fa a partire da domani – limitatamente ad alcune attività, precisiamo -, diversamente da quanto previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 che, come sappiamo, ha individuato nel 4 maggio la data d’inizio della cosiddetta Fase 2. Vanno ricordate, in tal senso, alcune eccezioni legate ad attività (art.2, commi 7 e 9 del decreto) che hanno ricevuto il via libera per il 27 aprile scorso.

Nel pomeriggio odierno, come dicevamo in apertura, il presidente della regione Michele Emiliano ha adottato l’ordinanza n.214, provvedimento condiviso con il comitato dei sindaci Anci Puglia e il prof. Pier Luigi Lopalco che, da domani 29 aprile e sino al 17 maggio, consente anzitutto la ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (art.1) a condizione che si rispetti “la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”. La norma, che ricalca quanto disposto dall’art. 1 comma 1 lett. aa) del DPCM, si rivolge anche a bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. emiliano-ordinanza-covid-fase-2-1

Dall’art.2 dell’ordinanza, si apprende che sarà consentita l’attività di toelettatura degli animali, a patto che gli esercizi svolgano tale servizio su appuntamento, “senza il contatto diretto tra le persone” e, più in generale, “in totale sicurezza”. E’ ammesso, a partire da domani, lo spostamento all’interno del proprio comune o verso altro comune per lo svolgimento dell’attività di pesca in forma amatoriale (al sussistere dei requisiti richiamati dell’art.3), oltre che “ (..) lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale per raggiungere le imbarcazioni da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro (..) per non più di una volta al giorno”.

L’articolo 5 dell’atto, invece, consente l’apertura dei cimiteri “condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori”. L’assunzione di tale decisione, chiaramente, rientra nei poteri dei sindaci che, con apposita ordinanza, dovranno disporne la riapertura. A tal riguardo, il primo cittadino di Rutigliano Giuseppe Valenzano ha informato, in una nota diffusa sui social, che il cimitero cittadino riaprirà lunedì 4 maggio 2020, vale a dire quando saranno cessati gli effetti dell’ordinanza n.30 del 14-04-20.
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Dal 4 maggio e sino al 17 del medesimo mese, è permesso – si legge nell’art. 6 – spostarsi all’interno del territorio regionale, in forma individuale, per raggiungere le abitazioni diverse da quella principale (seconde case, incluse) “per vacanza, per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione dei beni”.

Fondamentale l’obbligo prescritto dall’art. 7, il quale va ad integrare l’art.1 comma 1 lett. a) del DPCM nella parte in cui vieta alle persone fisiche di “trasferirsi o spostarsi (..) in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (..)”. Al di fuori di queste ipotesi, infatti, coloro i quali fanno ingresso in Puglia, “per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, al fine di soggiornarvi continuamente (..)”, dovranno: comunicare tale circostanza al medico curante, osservare un periodo di isolamento fiduciario pari a 14 giorni, rispettare il divieto di spostamenti, rimanere raggiungibili per ogni attività di sorveglianza e, infine,” avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione” alla comparsa di sintomi. Prorogata sino al 17 maggio 2020, in chiusura, l’efficacia delle ordinanze n.207 del 15/04/20 (accesso a parchi acquatici e stabilimenti balneari limitata ai soli titolari, personale dipendente ecc.), n.209 del 17/04/20 (spostamento consentito per le attività agricole amatoriali) e n.212 del 21/04/20 (accesso strutture turistiche consentito a titolari, personale dipendente ecc.).

 

 

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