Appalto rifiuti. Ecotecnica contro ARO BA7, pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato

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di Gianni Nicastro

La si stava aspettando dal 29 ottobre scorso, giorno dell’udienza al Consiglio di Stato (CdS) sul ricorso mosso dalla Ecotecnica, ditta con sede a Lequile (LE), per chiedere l’ottemperanza di un’altra sentenza, la n. 827 del 4 febbraio 2019 che l’ha riammessa in gara dopo l’annullamento -a maggio 2019- della stessa gara d’appalto da parte della dirigenza dell’ARO BA7.

Si tratta della gara d’appalto, del valore di 117milioni di euro (in nove anni), che si è espletata tra il 2016 e il 2017 per la gestione unitaria dei rifiuti nei sei comuni dell’ ARO BA7: Rutigliano, Triggiano, Noicattaro, Capurso, Valenzano e Cellamare.

La sentenza pubblicata nella giornata di ieri respinge il ricorso dell’Ecotecnica, ma non chiude la vicenda giudiziaria, anzi, la rimanda al Tar Puglia a cui il CdS ha dato trenta giorni per fissare una udienza e dirimere altri aspetti del contenzioso amministrativo.

Ecco la parte finale della sentenza: “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso per l’ottemperanza e i motivi aggiunti nei termini di cui in motivazione. Fissa il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione della controversia dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari”.

Sull’ottemperanza della prima sentenza, la 827 di febbraio 2019, il CdS ha stabilito che il ricorso era “ammissibile, ma infondato” perché «l’Associazione “ARO ecot aro-sent -ottemperanza-1BA/7” e, per essa, il Comune di Triggiano (in uno con il Commissario ad acta), non ha adottato alcuna determinazione in violazione o elusione del giudicato». In sostanza, dice la sentenza pubblicata ieri, «l’Associazione “ARO BA/7” poteva, successivamente al giudicato intervenuto sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 827 del 2019, esercitare nuovamente il suo potere, ampiamente discrezionale, di riesame degli atti della procedura di gara, decidendo di escludere l’A.t.i. Ecotecnica, per una ragione (sostanziale) diversa da quella ritenuta infondata nel precedente giudizio; ed è proprio quanto avvenuto con il provvedimento impugnato che, per questa ragione, si sottrae alla censura di nullità per violazione e/o elusione del giudicato».

L’ARO, in virtù di quella prima sentenza, che ha riammesso in gara solo l’Ecotecnica, anziché aggiudicarle l’appalto, come voleva la stessa Ecotecnica, ha riaperto la gara e ha rivalutato la posizione dell’unica ditta rimasta in gara concludendo il riesame con l'esclusione -per la seconda volta- della Ecotecnica dalla stessa gara per aver omesso un’informazione (“violazione dell’onere dichiarativo”) circa problemi giudiziari avuti in passato dalla sua consociata in ATI, la Igeco Costruzioni. Dunque, non c’era nulla da ottemperare in quanto tutto dall’ARO già ottemperato.

Ma la sentenza, pubblicata ieri 8 gennaio, dice un’altra cosa che, per adesso, impedisce all’ARO BA7 una vittoria completa del contenzioso: “Escluso che costituisca violazione o elusione del giudicato la decisione di escludere l’A.t.i. Ecotecnica dalla procedura di gara, resta, invece, precluso al giudice dell’ottemperanza conoscere degli eventuali vizi di illegittimità del (nuovo) provvedimento, i quali, invece, dovranno essere esaminati nell’ordinaria sede di cognizione, secondo la chiara indicazione fornita dall’Adunanza plenaria 15 gennaio 2013, n. 2. Allo stesso modo spetta al giudice della cognizione la verifica anche degli eventuali vizi di legittimità della determinazione di revoca di tutti gli atti di gara”. La verifica di questi “eventuali vizi di legittimità” è rimandata, appunto, al Tar Puglia sede di Bari.

La determinazione di cui parlano i giudici nella sentenza è quella che ha preso atto del procedimento di revoca di tutti gli atti della gara d’appalto in questione, la n. 340 del 27 maggio 2019 del comune di Triggiano ufficio ARO BA7. Ma perché il CdS ha rimandato tutto al TAR Puglia? Perché, probabilmente, qui è in itinere un altro ricorso mosso dalla stessa ditta salentina contro la delibera n. 4 dell’1 giugno 2018 con la quale l’assemblea dei sindaci dell’ARO BA7 ha revocato il Piano industriale per la raccolta associata dei rifiuti, piano del 2015 sulla base del quale si sono svolte le due fasi della gara d’appalto, espletamento 2016-17, riesame 2019.

Non ho nelle mani il ricorso della Ecotecnica contro la revoca del Piano industriale, ma alla fine del ricorso presentato dalla stessa ditta sull’ottemperanza della prima sentenza del CdS, si leggono le censure che l’Ecotecnica fa a quella revoca: “a) incompetenza per mancata sottoposizione alla decisione di revoca del Piano industriale ai Consigli dei comuni aderenti alla ARO (competenti all’approvazione del piano e quindi alla sua revoca); b) illegittimità per mancata instaurazione del contraddittorio con la Ecotecnica, quale impresa riammessa in gara e, quindi, titolare di una posizione di interesse qualificato; c) illegittimità per carenza di motivazioni in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico e in ordine alla posizione qualificata della Ecotecnica; d) illegittimità per carenza di motivazione in ordine alle criticità tecnico-economiche a supporto della revoca del piano industriale”.

Insomma, la sostanza è che lo scontro amministrativo tra Ecotecnica e ARO BA7 non si è concluso con la sentenza di ieri. Il TAR Puglia sede di Bari non ha, da luglio 2018, mai fissato un’udienza per discutere il ricorso contro la revoca del piano industriale; ora, con l’input mosso dal CdS dovrebbe -ritengo- non solo fissare l’udienza, ma risolvere tutto entra trenta giorni.

C’è un’ultima questione. Dopo la revoca del piano industriale l’ARO ha riaffidato agli stessi tecnici progettisti l’aggiornamento di quello stesso piano, aggiornamento che si è sostanzialmente concluso con la rivisitazione del quadro economico, cioè del costo dell’appalto per ognuno dei sei comuni. Sulla base di questo “nuovo” piano industriale, l’ARO procederà all’indizione di una nuova gara d’appalto per la gestione unitaria dei rifiuti.

Su questo scenario, desiderato soprattutto dai comuni di Triggiano, Capurso e Valenzano, incombe la spada di Damocle del ricorso al TAR contro la revoca del vecchio piano.

 

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