Gara d’appalto tributi, rettificato il disciplinare ripristinata la “legalità violata”

gara-tributi-rettifica-disciplinare

 

di Gianni Nicastro

Non solo Rutiglianoonline ha criticato quel “N.B." (Nota Bene) presente nell’art. 6.1 del disciplinare della gara d’appalto di “implementazione del sistema informativo integrato per la gestione dei dati” dei tributi del comune di Rutigliano e dei “servizi di supporto all’attività di gestione ordinaria” della riscossione dei tributi. Quel “N.B.” lo ha fortemente criticato l’ANACAP*, la quale ha fatto l’identico ragionamento che ho fatto io nell’articolo pubblicato il 14 dicembre scorso (qui). L’ANACAP ha inviato una lettera di diffida al comune di Rutigliano dell’11 dicembre 2023, protocollata il 12 successivo; diffida che, al momento in cui ho scritto l’articolo precedente, non conoscevo. L’ANACAP infatti, nella sua lettera, ha citato lo stesso parere ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) citato nel mio articolo e “Per le considerazione che precedono -ha scritto- si diffida il Comune in intestazione al ripristino della legalità violata , pertanto, a procedere in autotutela all’annullamento della procedura per il profilo di illegittimità rilevato, dando comunicazione alla scrivente delle determinazioni che adotterà”.

La diffida è del 12 dicembre, Rutiglianoonline ha criticato il disciplinare di gara il 14, il 18 successivo sindaco e responsabile dei tributi del comune hanno inoltrato al Ministero delle Finanze una richiesta di parere sulle critiche mosse al disciplinare di gara ponendo questo quesito: “Alla luce delle supposte considerazioni, si chiede di sapere se l’iscrizione all’Albo di cui al D.M. 101/2022, debba essere necessariamente posseduta dai partecipanti alla gara (requisito di partecipazione), o all’atto dell’aggiudicazione della stessa e dell’esecuzione del servizio (requisito di esecuzione) con conseguente possibilità anche agli operatori non ancora iscritti di poter concorrere alla procedura di evidenza pubblica”.

In sostanza il disciplinare di gara, all’art. 6.1, da un lato dava per necessaria, “a pena di esclusione”, l’iscrizione alla sezione prima e seconda dell’albo dei soggetti abilitati, o a una sola delle due, dall'altro lato, nel “N.B.”,  prevedeva la possibilità di partecipare alla gara semplicemente dimostrando la sola richiesta, o domanda, di iscrizione a quelle sezioni.

Il giorno dopo la richiesta di parere il MEF ha risposto: “Tanto premesso si ritiene che il requisito sia un requisito di partecipazione come si evince dall’art. 13, Regolamento D.M. 101/2022 che dispone “Per la partecipazione alle gare…l’iscrizione è attestata…da apposita autocertificazione” (il grassetto sottolineato è originale). Infatti, l’art. 11 (e non 13) del D.M. 101/2022, denominato “Attestazione dell'iscrizione nell'albo”, statuisce che “1. Per la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelli di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali e delle attività di supporto di cui all'articolo 1, comma 2, l'iscrizione nell'albo è attestata, a norma del citato articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da apposita autocertificazione”. Dunque, era ed è necessaria l’iscrizione all’albo, non la semplice dimostrazione di aver fatto richiesta di iscrizione, per partecipare alle gare d’appalto sui tributi degli enti.

Ora, mi chiedo come mai chi ha redatto il disciplinare di gara ha fatto un errore così importante, soprattutto alla luce del fatto che il D.M. 101/2022 è citato nell’art. 6.1 dello stesso disciplinare; vi si cita, però, solo l’art. 4. Per evitare quel “N.B” sarebbe bastato andare un po’ più giù, all’art. 11 del Decreto Ministeriale in questione, lì il redattore del disciplinare di gara, o il comune, avrebbe avuto la risposta senza diffida, richiesta di chiarimenti, rettifica del disciplinare e allungamento del termine di presentazione delle offerte, che è slittato alle “ore 23:59:59 del giorno 29/01/2024 a pena d’irricevibilità”.

Insomma, da questa vicenda si può ricavare una morale: non è possibile “ampliare la platea dei potenziali partecipanti alla gara”, come scritto -a loro giustificazione- dal sindaco e dal responsabile dell’ufficio tributi nella lettera di richiesta chiarimenti, violando la legalità, tirandosi addosso una diffida “per il profilo di illegittimità” della “procedura”.


_______________________
* Associazione Nazionale delle Aziende Concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli Enti Locali.

 

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн