Attività commerciali, legare i contributi Covid alla lotta all’evasione TARI non è normale

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di Gianni Nicastro

Ci sono commercianti a Rutigliano che, pur avendo fatto domanda secondo il bando pubblico, non hanno avuto il contributo comunale legato all’emergenza Covid-19 perché non in regola con il pagamento della TARI dell’anno 2019 o 2020. Il pagamento della TARI è uno dei requisiti di accesso al contributo. In effetti, al punto 5 dell’avviso pubblico emergenza Covid-19 e all’art. 5 del “Regolamento per la concessione di un contributo straordinario alle attività economiche (…)” si legge che “possono presentare istanza di accesso al contributo straordinario comunale le persone fisiche o giuridiche che svolgono attività commerciale, artigianale o di servizi in possesso dei seguenti requisiti”: (…) 4. che, secondo le previsioni dell'art. 15-ter del Decreto Legge 34/2019 (convertito in Legge 58/2019), siano in regola con il pagamento della tassa rifiuti - TARI dovuta per l'anno 2019 (o nel 2020 se iniziata in tale anno)…”.
Un requisito del genere lo ha approvato ad ottobre scorso il consiglio comunale su proposta dell’amministrazione.

Ora, da una lettura di alcuni regolamenti di altri comuni, anche molto prossimi al nostro, si evince che ce ne sono tanti che, tra i requisiti di accesso al contributo, non hanno messo il pagamento della TARI e di qualsiasi altro tributo o tassa comunale. Tra questi comuni ci sono Noicattaro e Casamassima, per citare quelli più vicini a noi, ma ce ne sono tanti altri in Puglia.
Tra i comuni che hanno messo il requisito del pagamento dei tributi, c’è, ad esempio, il comune di Bitonto, ma per un importo della TARI non domestica o di altro tipo di tassa o tributo, “pari o superiore a € 500,00”. Se, dunque, a Bitonto il tributo comunale non pagato da un commerciante che avesse fatto domanda fosse stato inferiore a 500 euro, il contributo Covid quel commerciante lo avrebbe ottenuto.

Se ci sono comuni che non hanno messo nei loro regolamenti il requisito del pagamento dei tributi comunali vuol dire che questo requisito non era, e non è, obbligatorio; il comune di Rutigliano, quindi, avrebbe tranquillamente potuto non metterlo. Invece lo ha messo e anche richiamando una norma che con i contributi straordinari relativi all’emergenza sanitaria, ritengo, non c’entri nulla; una norma, per quello che io abbia potuto vedere, che non ho riscontrato nei regolamenti di altri comuni che pure hanno messo il requisito del pagamento dei tributi.

L’art. 15 ter del decreto legge 34/2019 è denominato “Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali” e dice quanto segue: “1. Gli  enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti”.

In relazione alle attività commerciali, dunque, ad essere subordinato alla regolarità del pagamento dei tributi è il rilascio delle licenze, il rinnovo delle concessioni e la permanenza in esercizio, null’altro. A mio modesto parere i contributi straordinari per i disagi dovuti all’emergenza Covid non c’entrano nulla con l’art. 15 ter del D.L. 34/2019 citato sia nel regolamento che nell’avviso pubblico del comune di Rutigliano e sulla base del quale è stato negato il contributo per l’anno 2021 ad alcuni commercianti.

Ho dato un’occhiata ai decreti legge e DPCM, relativi all’emergenza Covid, citati nelle delibere, nel regolamento e nell’avviso pubblico, e non ho trovato articoli che leghino l’erogazione dei contributi economici Covid al pagamento dei tributi o delle tasse comunali. E forse non è un caso che il comune abbia citato l’articolo di un decreto legge del 30 aprile 2019 convertito in legge il 28 giugno 2019, norma emanata molto prima della comparsa del coronavirus e della pandemia.

Siamo di fronte, quindi, a un requisito non obbligatorio la cui presenza nel regolamento e nell’avviso pubblico è stata una scelta politica dell’amministrazione Valenzano avvallata dal consiglio comunale.

Ho parlato con una commerciante, in situazione di crisi della sua attività, che si è vista negare il contributo Covid 2021 per non aver pagato la TARI del 2020, TARI il cui piano finanziario e delibera consiliare sono stati approvati a settembre 2020, cioè mesi dopo il lunghissimo lockdown (marzo-maggio) che ha spezzato le gambe a tutte le attività commerciali costrette a chiudere. Incredibile.

Tutte le attività commerciali che sono state costrette a chiudere dovevano, e devono, essere aiutate a prescindere dalla loro posizione rispetto al pagamento dei tributi. Perché la lotta all’evasione non si fa negando i contributi Covid; e chi non ha pagato un anno la TARI non è un evasore, casomai è uno che paga in ritardo. In questi casi il comune ha tutti gli strumenti per recuperare il legittimo credito, l’accertamento e, in ultima istanza, l’Agenzia delle Entrare Riscossioni (ex Equitalia).

 

 

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