PROCESSO GIGLIO-LIOCE, NOVITÀ DAL PUBBLICO MINISTERO






















di Gianni Nicastro

Ormai abbiamo perso il conto. L’udienza che si è svolta giovedì scorso presso il Tribunale di Rutigliano dovrebbe essere la quinta o la sesta del processo che vede imputati per abuso edilizio Giglio Pietro e Nicola Lioce, rispettivamente committente e progettista del punto di ristoro di via Paisiello sottoposto a sequestro penale da marzo del 2010. Per la prima volta giovedì, insieme a Giglio, si è presentato anche l’architetto Lioce.

Diciamo subito che l’udienza è stata rinviata al 21 febbraio 2013 perché il teste citato dalla difesa a proprio discarico, l’ingegnere comunale Erminio D’Aries, non si è presentato. Il giudice ha addebitato l’assenza di D’Aries a un difetto di notifica, essendo stata la stessa recapitata via fax; ha esonerato, quindi l’ingegnere dal pagamento della sanzione di 200 euro che viene erogata ai testimoni che non si presentano nonostante la citazione.

La cosa più interessante successa in quel quarto d’ora di udienza è venuta dal Pubblico Ministero, che ha chiesto «l’acquisizione al dibattimento di una nota dell’assessorato al Territorio e all’Urbanistica della regione Puglia che annulla la delibera interpretativa» del concetto di precarietà spesa da Giglio -a suo favore- nel processo sin dalla prima udienza. All’avvocato difensore dell’imputato, che gli ha chiesto conto di quella nota dicendo che afferiva a un altro procedimento, il PM ha detto che «è l’interpretazione che dà la regione Puglia circa quella delibera interpretativa adottata dal consiglio comunale di Rutigliano».

E’ una delibera orma famosa quella a cui ha fatto riferimento il PM. Chi segue questa vicenda giudiziaria sin dall’inizio sa che il consiglio comunale, con i soli voti della maggioranza, a settembre del 2010, approvò una delibera proposta dall’ing. D’Aries con la quale si diede l’interpretazione autentica dell’articolo 34 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale che permette la copertura degli impianti sportivi privati in aree F6 solo con strutture in precario o gonfiabili. Una interpretazione che calzava a pennello con la grande tettoia in legno lamellare che sovrasta il punto di ristoro di Giglio.

Per quello che abbiamo potuto capire, la delibera interpretativa non poteva essere approvata in quella maniera, c’era bisogno di una variante al PRG con iter di approvazione in doppia lettura (consiglio comunale e assessorato all’urbanistica regionale). Se il giudice dovesse tener conto di quella nota, verrebbe meno l’unico elemento utilizzato dalla difesa per dimostrare la regolarità di quella tettoia, anche se il magistrato Roberto Rossi ha contestato agli imputati, nella sua “citazione in giudizio”, tutta una serie di altri reati che -tranne uno, la lottizzazione abusiva- sono stati confermati dal giudice per le indagini preliminari Sergio Di Paola.

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